Leggi poco rispettate e lavori eseguiti in modo approssimativo, spesso privi di dichiarazioni di conformità. Coadiuvati da Alessandro Metti, Presidente Regionale degli Antennisti Confartigianato Toscana, ripercorriamo il livello professionale degli installatori italiani.
Il
mondo dell’installatore è sempre in fermento: leggi che cambiano,
nuove normative, introduzione sul mercato di standard evoluti, ecc. In
questo contesto, ogni operatore è chiamato a rinnovare la propria
conoscenza professionale, sia dal punto di vista legislativo che
tecnologico. E per ogni mercato che si rispetti, qualsiasi attore che vi
prende parte deve costantemente modificare l’approccio verso un utente
anch’esso in continua trasformazione.
Le variazioni legislative dettate dagli organi competenti per far
fronte ad un progresso incessante, però, non devono indurre
l’installatore a puntare il dito verso chi cerca di apportare costanti
migliorie ad un settore in completa evoluzione; né tantomeno a
trascurare quanto di nuovo viene introdotto nel proprio mercato di
competenza.
L’articolo che andremo a sviluppare vuole mettere in luce da una
parte il modo approssimativo con il quale molto spesso vengono eseguiti
alcune installazioni, dall’altra intende suggerire agli operatori il
completo rispetto delle norme onde evitare l’incorrere in sanzioni
abitualmente sottovalutate.
Per favorire l’installazione di un impianto a regola d’arte,
suggeriamo la lettura approfondita delle Guide Tecniche 64-100/1,
64-100/2 e 64-100/3 pubblicate dal CEI (Comitato Elettrotecnico
Italiano), riguardanti le predisposizioni di spazi installativi
(scatole, tubi, canalizzazioni e cavedi) negli edifici.
Un aspetto al quale finora non è stata data la giusta importanza, ma
che è assolutamente da tenere in considerazione per evitare di
incorrere in penalizzazioni anche pesanti.
Le indicazioni presenti nelle Guide sono fondamentali, soprattutto
quando la realizzazione di impianti a regola d’arte è condizionata dalle
caratteristiche degli spazi installativi, che sovente limitano se non
addirittura impediscono il rispetto completo delle norme vigenti.
Normative poco rispettate
Alla luce di quanto emerge quotidianamente analizzando i tanti impianti eseguiti, risulta evidente che le prescrizioni di legge relative agli impianti d’antenna sono poco rispettate. Non è chiaro se la colpa sia da attribuire ai committenti o agli installatori che prendono ancora sottobanco gli aspetti legislativi e improvvisano lavori approssimativi, privi oltretutto di dichiarazioni di conformità. È quanto ci conferma lo stesso Alessandro Metti, Presidente Regionale degli Antennisti Confartigianato Toscana, che quotidianamente si ritrova ad affrontare problematiche di questo tipo e a raccogliere le lamentele degli utenti, nonché degli stessi installatori chiamati a riparare agli errori di alcuni colleghi, laddove gli impianti risultino completamente fuori norma.
Ispezione degli impianti
«In Italia tante cose stanno cambiando, ma in molti fanno fatica a digerire l’evoluzione della propria professione. È vero, esistono ancora molte normative datate, ma è altrettanto vero che la maggior parte delle leggi non viene rispettata – denuncia senza mezzi termini Alessandro Metti. Un annoso problema, verosimilmente dovuto alla mancanza di una rete di controllo sul territorio nazionale. Sarebbe opportuno verificare la ‘bontà’ degli impianti realizzati e sollecitare un intervento correttivo da parte dell’installatore interessato, nel caso in cui le realizzazioni evidenzino delle pecche o un mancato rispetto delle regole. L’intento, pertanto, non è quello di generare dei provvedimenti repressivi, ma unicamente quello di dare vita a manovre correttive affinché ogni impianto realizzato risulti a norma di legge. Ancora oggi, infatti, nonostante la legge abbia stilato delle normative ben precise, esistono operatori improvvisati che non sono minimamente a conoscenza delle nuove regole che governano il mondo dell’installazione».
Dichiarazioni di conformità: elementi fondamentali
Ogni impianto dovrebbe essere provvisto di dichiarazione di conformità.
Lo prevede la legge e, oltre a regolarizzare un lavoro eseguito a
regola d’arte, un documento così importante agevola ogni intervento
successivo, sia esso manutentivo che d’aggiornamento. Ma cosa deve
contenere questo documento?
Vediamo insieme quali sono gli elementi essenziali che rendono regolare una dichiarazione di conformità:
– Riferimenti dell’operatore/azienda che esegue i lavori;
– Tipologia d’impianto sul quale si interviene.
– Tipo di intervento (nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria)
– Tipo di edificio interessato (industriale; civile; commerciale; altri usi).
– Riferimenti del responsabile del progetto (professionista iscritto all’albo ovvero responsabile tecnico della ditta).
– Progetto ovvero l’elaborato tecnico (come definito dal DM 37/08,
art. 7, comma 2), costituito almeno dallo schema dell’impianto da
realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera
da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera (descrizione
utile anche per identificare i percorsi dei cavi, ecc.).
– Allegati al progetto redatto dal professionista (come definito dal
DM 37/08, art. 5, comma 4). Tali allegati devono essere costituiti
almeno dagli schemi dell’impianto e dai disegni planimetrici, nonché da
una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell’intervento, con particolare riferimento alla tipologia e alle
caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, oltre alle
misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Sono altresì fondamentali
per luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di
esplosione, dove viene posta maggiore attenzione nella scelta dei
materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica
normativa tecnica vigente.
– Eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o di rispondenza già esistenti.
– Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico.
Questo è quello che prevede la legge, ma cosa succede effettivamente se ci caliamo nella realtà di tutti i giorni?
È quanto ci spiega Alessandro Metti, alla luce dei tanti anni di
professione archiviati alla spalle e di quanto raccolto dalle
dichiarazioni dei suoi colleghi che quotidianamente riscontrano delle
anomalie negli impianti e nella documentazione che dovrebbe accertarne
la loro conformità: «Redigere una dichiarazione di conformità è una cosa seria – ammonisce Alessandro Metti. Molte
volte mi capita di chiedere agli amministratori di condomini, o
direttamente agli utenti, questo documento e scoprire che la maggior
parte ne è sprovvisto. Non solo, capita sovente di scoprire che alcune
ditte, a distanza di tempo dall’installazione realizzata, su richiesta
del cliente rilasciano dichiarazioni di conformità sommarie, senza alcun
valore effettivo; peggio ancora alle volte composta del solo
frontespizio ministeriale, senza alcun riferimento a schemi realizzati o
men che meno a materiali utilizzati. È difficile, pertanto, districarsi
nel labirinto delle dichiarazioni di conformità non conformi. Proprio
su questo argomento, Confartigianato è impegnata a fornire ai propri
associati adeguate occasioni di formazione e informazione, per
accrescere la professionalità adeguandola alle novità, siano esse
tecniche che legislative. Sono inoltre in corso contatti con le
associazioni degli amministratori, in particolare con ANACI
(Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), per
arrivare a definire una sorta di “libretto d’impianto” che consenta
agli amministratori di avvalersi di uno strumento adeguato a valutare la
congruità della documentazione che viene rilasciata dagli installatori
(dichiarazione di conformità, con annessi tutti gli allegati del caso).
Molti impianti infatti, ad oggi, risultano sprovvisti di tale
documentazione».
Attenzione: il lavoro fatto male prevede sanzioni
«L’impianto deve essere realizzato a regola d’arte. È una frase usata di frequente, ma presa poco sul serio – sostiene Alessandro Metti. Un professionista deve prendere coscienza che, assumersi le proprie responsabilità sugli impianti da lui realizzati, è un preciso dovere a tutela dell’utente finale. Sono frequenti, infatti, le realizzazioni eseguite in modo approssimativo; e le conseguenze in modo altrettanto usuale gravano sull’utente stesso. Ma invito tutti gli installatori a non prendere sotto gamba quanto stabilisce la legge. Oggi i clienti sono sempre più informati e capita sovente di andare incontro a sanzioni pensanti. Se pensiamo che spesso queste problematiche emergono in edifici con venti, trenta appartamenti, ci vuole poco che i condomini si uniscano per fare una class action e mandare a rotoli l’attività di un installatore. Non solo, in mancanza di professionalità, spesso vengono causati danni ad attività commerciali, con estrema leggerezza, in modo quasi spregiudicato e disinvolto. In questi casi, le conseguenze possono essere ancor più gravi – avverte Alessandro Metti – e si può incappare nel penale con conseguente rimborso alle aziende, per mancato guadagno. Ho visto installatori che dopo decenni di duro lavoro credevano di aver raggiunto un traguardo e si sono ritrovati a 50 anni senza attività e con danni ingenti da pagare. Pertanto, se da una parte non è mai da prendere con leggerezza quanto stabilisce la legge, dall’altra bisogna operare essendo formati dal punto di vista professionale e informati sui cambiamenti che di volta in volta vengono imposti dal settore».
Edilizia residenziale: le guide CEI 64-100
Il palo si sostegno deve essere ancorato bene e dimensionato per le antenne che dovrà sostenere. Il momento flettente deve essere calcolato considerando la velocità del vento:130 Km/h per installazioni poste a <20m dal suolo ed a 150Km/h quando si trovano ad altezze superiori.
Le
guide 64-100 emanate dal CEI mirano a fornire le indicazioni per la
corretta predisposizione di canalizzazioni e cavedi negli edifici,
nonché suggerire le linee guida per dar luogo ad un’installazione a
regola d’arte. Si tratta di suggerimenti dettagliati ai quali ogni
installatore professionista dovrebbe attenersi. Sono guide dettagliate
per gli impianti da eseguire nel campo dell’edilizia residenziale e
riguardano la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti
elettrici, elettronici e per le comunicazioni.
Si suddividono in:
– CEI 64-100/1: Montanti degli edifici (comprensiva
della CEI 64-100/1, variante 1).
– CEI 64-100/2: Unità immobiliari (appartamenti).
– CEI 64-100/3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence).
– La CEI 64-100/1 illustra le caratteristiche per
una corretta installazione degli impianti. Rivolta prevalentemente a
progetti da eseguire in ambito residenziale, che si tratti di edifici in
costruzione o in fase di ristrutturazione radicale, questa normativa
stabilisce “numero, disposizione, lunghezza, sezione, dimensione minima”
che devono avere i tubi e gli spazi necessari, siano essi cavidotti,
vani, cavedi.
Nello specifico, viene approfondito il tema riguardante la
predisposizione nelle parti comuni degli edifici multi-unità, dalle
montanti verticali alla distribuzione orizzontale nei pianerottoli,
compresi gli spazi riservati agli impianti (locali tecnici, nicchie) nel
sottotetto e nel piano interrato, ecc.
– Attraverso la 64-100/2, invece, è possibile
annotare le principali indicazioni relative alla progettazione di
un’infrastruttura sottotraccia, da installare in un’unità immobiliare
collocata in un edificio composto da più unità immobiliari raccordate da
spazi comuni. Una rete articolata di passaggi e collegamenti, creata
per realizzare impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni,
da prendere in considerazione per il mondo dell’edilizia ad uso
residenziale, con riferimento alle nuove costruzioni o alle
ristrutturazioni radicali di edifici esistenti.
La guida fornisce un metodo di progettazione per la realizzazione di
un impianto flessibile e altamente adattabile, che tenga conto di tutte
le necessità del caso, dagli aspetti tecnologici alle necessità degli
utenti.
Benché faccia riferimento a progettazioni da eseguire in
appartamento, si avvale di concetti estendibili ad unità immobiliari di
tipo differente.
– Al pari della 64-100/2, la guida CEI 64-100/3 si
occupa sempre della progettazione di un’infrastruttura sottotraccia per
impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni, ma in questo
caso da applicare per case unifamiliari, case a schiera e di residence
nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazioni radicali.
Conclusioni
«Sono convinto che con il passare del tempo gli installatori faranno del loro meglio per operare sul territorio con dedizione e professionalità – conclude Alessandro Metti. Occorre, però, cambiare rotta e farlo sin da subito. Esperti del settore si prodigano quotidianamente per fornirci le direttive migliori che portano alla realizzazione di impianti conformi e funzionali. Basta semplicemente rispettare queste norme, il buon lavoro alla fine ripaga sempre e comunque. Non solo, anche ai committenti mi piacerebbe ricordare il vecchio detto: “chi più spende meno spende”».
COSA DICE LA LEGGE: DM 37/08 – Art. 5: Progettazione degli impianti
1.
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti
di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è
redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più
rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il
progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi
professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre,
negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2,
è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa
installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è
redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le
specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le
utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative
aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il
progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di
1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi
agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario
e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a
1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono
alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o
qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche
solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI,
in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo
di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti
di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a
200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi
agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti
elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di
canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi
alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata
termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e
simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono
inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore
a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.