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Impianti residenziali: quali normative?


Leggi poco rispettate e lavori eseguiti in modo approssimativo, spesso privi di dichiarazioni di conformità. Coadiuvati da Alessandro Metti, Presidente Regionale degli Antennisti Confartigianato Toscana, ripercorriamo il livello professionale degli installatori italiani.

Il mondo dell’installatore è sempre in fermento: leggi che cambiano, nuove normative, introduzione sul mercato di standard evoluti, ecc. In questo contesto, ogni operatore è chiamato a rinnovare la propria conoscenza professionale, sia dal punto di vista legislativo che tecnologico. E per ogni mercato che si rispetti, qualsiasi attore che vi prende parte deve costantemente modificare l’approccio verso un utente anch’esso in continua trasformazione.
Le variazioni legislative dettate dagli organi competenti per far fronte ad un progresso incessante, però, non devono indurre l’installatore a puntare il dito verso chi cerca di apportare costanti migliorie ad un settore in completa evoluzione; né tantomeno a trascurare quanto di nuovo viene introdotto nel proprio mercato di competenza.
L’articolo che andremo a sviluppare vuole mettere in luce da una parte il modo approssimativo con il quale molto spesso vengono eseguiti alcune installazioni, dall’altra intende suggerire agli operatori il completo rispetto delle norme onde evitare l’incorrere in sanzioni abitualmente sottovalutate.
Per favorire l’installazione di un impianto a regola d’arte, suggeriamo la lettura approfondita delle Guide Tecniche 64-100/1, 64-100/2 e 64-100/3 pubblicate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), riguardanti le predisposizioni di spazi installativi (scatole, tubi, canalizzazioni e cavedi) negli edifici.
Un aspetto al quale finora non è stata data la giusta importanza, ma che è assolutamente da tenere in considerazione per evitare di incorrere in penalizzazioni anche pesanti.
Le indicazioni presenti nelle Guide sono fondamentali, soprattutto quando la realizzazione di impianti a regola d’arte è condizionata dalle caratteristiche degli spazi installativi, che sovente limitano se non addirittura impediscono il rispetto completo delle norme vigenti.


Normative poco rispettate

Alla luce di quanto emerge quotidianamente analizzando i tanti impianti eseguiti, risulta evidente che le prescrizioni di legge relative agli impianti d’antenna sono poco rispettate. Non è chiaro se la colpa sia da attribuire ai committenti o agli installatori che prendono ancora sottobanco gli aspetti legislativi e improvvisano lavori approssimativi, privi oltretutto di dichiarazioni di conformità. È quanto ci conferma lo stesso Alessandro Metti, Presidente Regionale degli Antennisti Confartigianato Toscana, che quotidianamente si ritrova ad affrontare problematiche di questo tipo e a raccogliere le lamentele degli utenti, nonché degli stessi installatori chiamati a riparare agli errori di alcuni colleghi, laddove gli impianti risultino completamente fuori norma.

Alessandro Metti, Presidente Regionale degli Antennisti Confartigianato Toscana.

Ispezione degli impianti

«In Italia tante cose stanno cambiando, ma in molti fanno fatica a digerire l’evoluzione della propria professione. È vero, esistono ancora molte normative datate, ma è altrettanto vero che la maggior parte delle leggi non viene rispettata – denuncia senza mezzi termini Alessandro Metti. Un annoso problema, verosimilmente dovuto alla mancanza di una rete di controllo sul territorio nazionale. Sarebbe opportuno verificare la ‘bontà’ degli impianti realizzati e sollecitare un intervento correttivo da parte dell’installatore interessato, nel caso in cui le realizzazioni evidenzino delle pecche o un mancato rispetto delle regole. L’intento, pertanto, non è quello di generare dei provvedimenti repressivi, ma unicamente quello di dare vita a manovre correttive affinché ogni impianto realizzato risulti a norma di legge. Ancora oggi, infatti, nonostante la legge abbia stilato delle normative ben precise, esistono operatori improvvisati che non sono minimamente a conoscenza delle nuove regole che governano il mondo dell’installazione».


Dichiarazioni di conformità: elementi fondamentali

Ogni impianto dovrebbe essere provvisto di dichiarazione di conformità.
Lo prevede la legge e, oltre a regolarizzare un lavoro eseguito a regola d’arte, un documento così importante agevola ogni intervento successivo, sia esso manutentivo che d’aggiornamento. Ma cosa deve contenere questo documento?
Vediamo insieme quali sono gli elementi essenziali che rendono regolare una dichiarazione di conformità:
– Riferimenti dell’operatore/azienda che esegue i lavori;
– Tipologia d’impianto sul quale si interviene.
– Tipo di intervento (nuovo impianto; trasformazione; ampliamento; manutenzione straordinaria)
– Tipo di edificio interessato (industriale; civile; commerciale; altri usi).
– Riferimenti del responsabile del progetto (professionista iscritto all’albo ovvero responsabile tecnico della ditta).
– Progetto ovvero l’elaborato tecnico (come definito dal DM 37/08, art. 7, comma 2), costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera (descrizione utile anche per identificare i percorsi dei cavi, ecc.).
– Allegati al progetto redatto dal professionista (come definito dal DM 37/08, art. 5, comma 4). Tali allegati devono essere costituiti almeno dagli schemi dell’impianto e dai disegni planimetrici, nonché da una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’intervento, con particolare riferimento alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare, oltre alle misure di prevenzione e sicurezza da adottare. Sono altresì fondamentali per luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, dove viene posta maggiore attenzione nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
– Eventuale riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o di rispondenza già esistenti.
– Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali del responsabile tecnico.

Questo è quello che prevede la legge, ma cosa succede effettivamente se ci caliamo nella realtà di tutti i giorni?
È quanto ci spiega Alessandro Metti, alla luce dei tanti anni di professione archiviati alla spalle e di quanto raccolto dalle dichiarazioni dei suoi colleghi che quotidianamente riscontrano delle anomalie negli impianti e nella documentazione che dovrebbe accertarne la loro conformità: «Redigere una dichiarazione di conformità è una cosa seria – ammonisce Alessandro Metti. Molte volte mi capita di chiedere agli amministratori di condomini, o direttamente agli utenti, questo documento e scoprire che la maggior parte ne è sprovvisto. Non solo, capita sovente di scoprire che alcune ditte, a distanza di tempo dall’installazione realizzata, su richiesta del cliente rilasciano dichiarazioni di conformità sommarie, senza alcun valore effettivo; peggio ancora alle volte composta del solo frontespizio ministeriale, senza alcun riferimento a schemi realizzati o men che meno a materiali utilizzati. È difficile, pertanto, districarsi nel labirinto delle dichiarazioni di conformità non conformi. Proprio su questo argomento, Confartigianato è impegnata a fornire ai propri associati adeguate occasioni di formazione e informazione, per accrescere la professionalità adeguandola alle novità, siano esse tecniche che legislative. Sono inoltre in corso contatti con le associazioni degli amministratori, in particolare con ANACI (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari), per arrivare a definire una sorta di “libretto d’impianto” che consenta agli amministratori di avvalersi di uno strumento adeguato a valutare la congruità della documentazione che viene rilasciata dagli installatori (dichiarazione di conformità, con annessi tutti gli allegati del caso). Molti impianti infatti, ad oggi, risultano sprovvisti di tale documentazione».


Attenzione: il lavoro fatto male prevede sanzioni

Un’installazione eseguita correttamente. Il terminale di testa deve trovare posto in un adeguato spazio con dimensioni congrue al numero di unità immobiliari e adeguate ad accogliere altri apparati per eventuali integrazioni.

«L’impianto deve essere realizzato a regola d’arte. È una frase usata di frequente, ma presa poco sul serio – sostiene Alessandro Metti. Un professionista deve prendere coscienza che, assumersi le proprie responsabilità sugli impianti da lui realizzati, è un preciso dovere a tutela dell’utente finale. Sono frequenti, infatti, le realizzazioni eseguite in modo approssimativo; e le conseguenze in modo altrettanto usuale gravano sull’utente stesso. Ma invito tutti gli installatori a non prendere sotto gamba quanto stabilisce la legge. Oggi i clienti sono sempre più informati e capita sovente di andare incontro a sanzioni pensanti. Se pensiamo che spesso queste problematiche emergono in edifici con venti, trenta appartamenti, ci vuole poco che i condomini si uniscano per fare una class action e mandare a rotoli l’attività di un installatore. Non solo, in mancanza di professionalità, spesso vengono causati danni ad attività commerciali, con estrema leggerezza, in modo quasi spregiudicato e disinvolto. In questi casi, le conseguenze possono essere ancor più gravi – avverte Alessandro Metti – e si può incappare nel penale con conseguente rimborso alle aziende, per mancato guadagno. Ho visto installatori che dopo decenni di duro lavoro credevano di aver raggiunto un traguardo e si sono ritrovati a 50 anni senza attività e con danni ingenti da pagare. Pertanto, se da una parte non è mai da prendere con leggerezza quanto stabilisce la legge, dall’altra bisogna operare essendo formati dal punto di vista professionale e informati sui cambiamenti che di volta in volta vengono imposti dal settore».


Edilizia residenziale: le guide CEI 64-100

Il palo si sostegno deve essere ancorato bene e dimensionato per le antenne che dovrà sostenere. Il momento flettente deve essere calcolato considerando la velocità del vento:130 Km/h per installazioni poste a <20m dal suolo ed a 150Km/h quando si trovano ad altezze superiori.

Le guide 64-100 emanate dal CEI mirano a fornire le indicazioni per la corretta predisposizione di canalizzazioni e cavedi negli edifici, nonché suggerire le linee guida per dar luogo ad un’installazione a regola d’arte. Si tratta di suggerimenti dettagliati ai quali ogni installatore professionista dovrebbe attenersi. Sono guide dettagliate per gli impianti da eseguire nel campo dell’edilizia residenziale e riguardano la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni.
Si suddividono in:
CEI 64-100/1: Montanti degli edifici (comprensiva della CEI 64-100/1, variante 1).
CEI 64-100/2: Unità immobiliari (appartamenti).
CEI 64-100/3: Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immobiliari (residence).

– La CEI 64-100/1 illustra le caratteristiche per una corretta installazione degli impianti. Rivolta prevalentemente a progetti da eseguire in ambito residenziale, che si tratti di edifici in costruzione o in fase di ristrutturazione radicale, questa normativa stabilisce “numero, disposizione, lunghezza, sezione, dimensione minima” che devono avere i tubi e gli spazi necessari, siano essi cavidotti, vani, cavedi.
Nello specifico, viene approfondito il tema riguardante la predisposizione nelle parti comuni degli edifici multi-unità, dalle montanti verticali alla distribuzione orizzontale nei pianerottoli, compresi gli spazi riservati agli impianti (locali tecnici, nicchie) nel sottotetto e nel piano interrato, ecc.

– Attraverso la 64-100/2, invece, è possibile annotare le principali indicazioni relative alla progettazione di un’infrastruttura sottotraccia, da installare in un’unità immobiliare collocata in un edificio composto da più unità immobiliari raccordate da spazi comuni. Una rete articolata di passaggi e collegamenti, creata per realizzare impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni, da prendere in considerazione per il mondo dell’edilizia ad uso residenziale, con riferimento alle nuove costruzioni o alle ristrutturazioni radicali di edifici esistenti.
La guida fornisce un metodo di progettazione per la realizzazione di un impianto flessibile e altamente adattabile, che tenga conto di tutte le necessità del caso, dagli aspetti tecnologici alle necessità degli utenti.
Benché faccia riferimento a progettazioni da eseguire in appartamento, si avvale di concetti estendibili ad unità immobiliari di tipo differente.

– Al pari della 64-100/2, la guida CEI 64-100/3 si occupa sempre della progettazione di un’infrastruttura sottotraccia per impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni, ma in questo caso da applicare per case unifamiliari, case a schiera e di residence nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazioni radicali.


Conclusioni

«Sono convinto che con il passare del tempo gli installatori faranno del loro meglio per operare sul territorio con dedizione e professionalità – conclude Alessandro Metti. Occorre, però, cambiare rotta e farlo sin da subito. Esperti del settore si prodigano quotidianamente per fornirci le direttive migliori che portano alla realizzazione di impianti conformi e funzionali. Basta semplicemente rispettare queste norme, il buon lavoro alla fine ripaga sempre e comunque. Non solo, anche ai committenti mi piacerebbe ricordare il vecchio detto: “chi più spende meno spende”».


COSA DICE LA LEGGE: DM 37/08 – Art. 5: Progettazione degli impianti

1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.
2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.


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