Una Guida indispensabile per ciascun operatore del settore: dall’installatore al progettista, fino al grossista specializzato. L’articolo è un contributo di Claudio Pavan, segretario del Comitato SC 100D del CEI.
L’impianto d’antenna nel corso dei decenni fino a oggi ha subito notevoli progressi, in parte dettati dall’evoluzione tecnologica e in parte da criteri di sicurezza che hanno contribuito a definire la normativa di riferimento che determina lo stato dell’arte. Il CEI, con la pubblicazione della nuova Guida 100/7, offre un contributo normativo ancora più attuale, di riferimento per il nostro settore che ha bisogno, per crescere con professionalità, di applicare regole autorevoli e istituzionali. Il sito http://www.ceiweb.it contiene tutti i riferimenti per l’acquisto delle Guide CEI, oltre a dettagliate informazioni sui corsi di formazione organizzati e altre attività del Comitato.
La regola d’arte: l’inizio
Il 1968 vede la rivoluzione anche nel settore impianti, la legge 1° marzo 1968 n. 186 impone l’obbligo di realizzare gli impianti elettrici ed elettronici a regola d’arte.
Per gli impianti centralizzati dovevano essere utilizzati pali di sostegno un po’ più robusti rispetto al passato. Questi impianti erano ancora poco diffusi, la rete di distribuzione era configurata in serie, passante di appartamento in appartamento, per assicurare una presa TV in ogni unità immobiliare, tipicamente nell’angolo del locale che il costruttore designava alla funzione di soggiorno.
Un cambio significativo per gli impianti avviene negli anni settanta con l’arrivo delle TV private. L’esigenza di ricevere i nuovi programmi determina la presenza di più antenne e la conseguente necessità di migliorare la struttura dei pali di sostegno. L’impianto d’antenna diventa più complesso, servono amplificatori, convertitori, filtri di canale, ecc.
La progettazione e l’installazione d’impianti d’antenna, soprattutto se centralizzati, richiedono professionalità sempre più specifiche, i radiotecnici escono sempre numerosi dai laboratori di riparazione TV per salire sui tetti.
La predisposizione dell’impianto TV
Nel
febbraio del 1977, il CEI pubblica la Norma 12-15 dal titolo ‘Impianti
centralizzati d’antenna’. Proverbiale quanto si legge nella nota al
paragrafo 1.1.01 oggetto e scopo: “Si ritiene necessario che al
momento della impostazione di un qualunque progetto di edificio venga
tenuto adeguatamente conto dell’impianto centralizzato d’antenna e delle
esigenze ad esso connesse. Si dovrà quindi interpellare un esperto nel
progetto di detti impianti per stabilire i percorsi migliori che
dovranno seguire i cavi di distribuzione, le dimensioni delle canalette e
dei vani adatti ad accogliere sia i cavi, sia gli organi di
distribuzione e di amplificazione, nonché le strutture più adatte per
l’installazione dell’antenna. In proposito vedasi quanto prescrive il
R.D. il 11/12/1941, n. 1555 art. 4”.
Nella realtà, il suggerimento della nota presente nella Norma CEI
12-15 (ben 36 anni fa) 1977, si è visto applicare raramente. Eppure, le
leggi sul diritto d’antenna e le numerose sentenze a favore di tale
diritto si susseguono numerose. Diritto d’antenna garantito ma elevata
insensibilità dei costruttori per assicurare le condizioni installative
idonee affinché tale diritto fosse attuabile.
La regola d’arte è ribadita dal Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (che
ha sostituito la legge 46/90, abrogata ad eccezione degli articoli 8,
14, 16 come disposto dal comma 1, art. 3, del d.l. 300/06 convertito
nella Legge 26 febbraio 2007, n. 17 ) ed estesa a tutti gli impianti
tecnologici, prescindendo dalla tipologia degli edifici e finalizzando
le prescrizioni alla sicurezza e alla funzionalità degli stessi, come
già stabilito dalla ex legge 46/90.
Gli impianti d’antenna, a tutti gli effetti, sono impianti di
comunicazione. Sono impianti tecnologici per la ricezione di segnali
radiodiffusi sia da trasmettitori terrestri, sia da satellite. Tali
impianti rientrano nel raggruppamento definito dal legislatore come:
‘radiotelevisivi, antenne, elettronici in genere’.
La responsabilità di dimostrare che un impianto è realizzato a
regola d’arte, è in capo al responsabile tecnico della ditta che lo
realizza. Quest’ultimo, infatti, deve rilasciare una Dichiarazione di
Conformità che attesti la regola d’arte ai fini della sicurezza e della
funzionalità.
Un aiuto fondamentale per dimostrare la regola d’arte è costituito
dalle Norme Tecniche. L’applicazione delle regole tecniche definite
nelle Norme, garantisce lo status di regola d’arte agli impianti così
realizzati.
La Norma CEI 12-15 viene sostituita dalla prima edizione della Guida CEI 100-7 .
Nel dicembre del 2012, il CEI pubblica la 4° edizione della Guida
100-7, fornisce linee guida, consigli ed esempi, per facilitare la
corretta applicazione delle Norme di derivazione Internazionale. Nello
specifico, queste Norme sono:
– CEI EN 60728-11, riguarda la sicurezza;
– CEI EN 60728-1, è riferita alla funzionalità.
La nuova CEI 100-7 quarta edizione
Nella
nuova edizione della Guida, vengono rappresentate soluzioni d’impianti
per la distribuzione dei segnali su diversi supporti: cavo coassiale,
cavo a coppie simmetriche, cavo in fibra ottica. È stata, inoltre,
inserita un’appendice che riporta notizie fondamentali sulle fibre
ottiche.
Il documento, che ha come titolo: ‘Guida per l’applicazione delle
Norme sugli impianti di ricezione televisiva’, introduce il nuovo
criterio per la progettazione degli impianti d’antenna, inserito
recentemente nei documenti IEC e CENELEC: si tratta del punto HNI (Home
Network Interface).
Viene introdotta la definizione delle caratteristiche elettriche dei
segnali che, attraverso la HNI, entrano nell’appartamento; fissa così
un punto esterno all’appartamento consentendo in tal modo la
realizzazione della distribuzione interna in una fase successiva. Per
l’installatore il vantaggio è evidente: collaudare (e fatturare)
l’impianto anche se gli appartamenti non sono finiti. In seguito
potranno realizzarsi gli impianti interni, potendo garantire in ogni
caso i livelli dei segnali alle prese d’utente, con la qualità prevista
dalla Norma.
Le caratteristiche dei segnali ricevuti
Allo
scopo di ottimizzare la qualità dei segnali forniti alle prese
d’utente, vengono definite le caratteristiche elettriche dei segnali
ricevuti dall’antenna, che entrano nel terminale di testa.
Inoltre, sono state inserite nella Guida le indicazioni necessarie
per determinare i livelli di campo elettromagnetico dei segnali ricevuti
nella zona dove verrà installata l’antenna ricevente. Tali rilievi
hanno lo scopo di stabilire quali siano definibili ‘segnali primari’ per
essere distribuiti nell’impianto. Come impone il DM 22-01-2013 (ex DM
11-11-2005) che, in ottemperanza del Codice delle Comunicazioni
Elettroniche (D.Lgs.259/03, Art. 209, comma 4) definisce le “Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione”.
La sicurezza Elettrica
Nella
Guida sono presenti significative novità relativamente alla sicurezza
elettrica. La sezione dei conduttori di messa a terra per il
collegamento della calza dei cavi coassiali, allo scopo di assicurare la
protezione dai contatti indiretti, è stata ridotta a 2,5 mm² quando il
conduttore risulta meccanicamente protetto, cioè inserito in un tubo
corrugato o simile.
La protezione dell’impianto d’antenna contro le fulminazioni dirette
e indirette viene trattato con riferimenti alla serie di Norme CEI EN
62305.
Risulta significativa la precisazione inserita al paragrafo Generalità: “La
protezione di un impianto d’antenna non è scindibile da quella della
struttura in cui è installato perche non è possibile evitare che un
fulmine, che interessi la struttura, provochi danno anche all’impianto
ricevente TV se non proteggendo la struttura stessa. In definitiva,
l’impianto d’antenna non è che uno degli impianti interni della
struttura e la protezione contro il fulmine riguarda l’intera
struttura”.
La sicurezza Meccanica
La legge
impone all’installatore il rilascio della dichiarazione di conformità
per quanto riguarda gli aspetti di Sicurezza e Funzionalità. Per la
sicurezza, esiste la sicurezza elettrica, ma anche la sicurezza che
coinvolge la parte aerea dell’impianto d’antenna: il tipo di supporto e
il criterio di fissaggio risultano determinanti per garantire la tenuta
fisica della struttura aerea con conseguente tutela delle persone e
delle cose che potrebbero subire danni in seguito al cedimento e/o
caduta di una parte o di tutta la struttura.
Trattandosi di problematiche distinte dagli aspetti radioelettrici,
la sicurezza meccanica viene rimandata alla consultazione della Guida CEI 100-140: Guida per la scelta e l’installazione dei sostegni d’antenna per la ricezione televisiva.
La coesistenza DVB-T/LTE
La compatibilità elettromagnetica negli impianti d’antenna è trattata in modo esaustivo nella Guida 100-7.
Particolare attenzione viene dedicata alle problematiche derivanti
dalla coesistenza dei segnali DVB-T con i segnali LTE (Long Term
Evolution) la telefonia mobile che dallo scorso 1° gennaio 2013 può
fornire servizi Broadband sulla porzione di Banda V (791÷862 MHz),
precedentemente utilizzata per i servizi televisivi trasmessi in
modalità broadcast.
Proprio in conseguenza all’introduzione della nuova tecnologia LTE,
il Ministero dello sviluppo Economico ha modificato il DM 11-11-2005 (Regole tecniche relative agli impianti condominiali centralizzati d’antenna riceventi del servizio di radiodiffusione) sostituendolo con il nuovo DM 22 gennaio 2013, al quale è stato dedicato un articolo in questo stesso numero.
Tornando alla Guida 100-7, vi sono descritte le motivazioni che
impongono di inserire, fra l’antenna e il primo amplificatore di banda
V, un filtro per eliminare le possibili interferenze derivanti dai
segnali LTE.
Lo scopo del filtro è assicurare l’eliminazione dei disturbi
derivanti dai segnali LTE. I parametri principali del filtro sono la
massima attenuazione e ritardo di gruppo consentito nella banda
passante, fino al canale 60 UHF. La minima attenuazione che deve essere
introdotta per il segnale LTE, in particolare per i segnali generati
dalla stazione base LTE cioè per le frequenze downlink.
Per i nuovi impianti vengono descritti criteri di installazione per mitigare le interferenze.
In una appendice del documento, sono riportati esempi e modalità di
calcolo per determinare il tipo di filtro necessario in funzione del
livello dei segnali DVB-T ricevuti e del livello dei segnali LTE che
‘NON’ si intende far ‘entrare’ nell’amplificatore.
Diritto d’antenna e predisposizione di spazi installativi
La
Guida non si limita a fornire linee guida, consigli ed esempi
relativamente alle Norme. Considera anche il dettato del comma 1, art. 6
del DM 37-08 che cita espressamente oltre alle Norme Tecniche (UNI,
CEI, ecc.) anche la vigente normativa (ossia le leggi, i decreti ecc.).
La possibilità di godere del diritto d’antenna è fortemente
condizionata dalla presenza e dalle caratteristiche degli spazi
installativi, poiché costituiscono il presupposto fondamentale per
realizzare impianti a regola d’arte. Inoltre, questi spazi consentono la
manutenzione e soprattutto permettono di ampliare, rinnovare, integrare
soluzioni tecnologiche che potrebbero in futuro garantire l’accesso a
nuovi servizi di comunicazione.
In Italia la più significativa delle leggi per gli impianti d’antenna è il Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259: Codice delle comunicazioni elettroniche.
Questo Decreto stabilisce regole per gli impianti di comunicazione: in
pratica tali impianti, oltre a dover essere garantiti sotto il profilo
della sicurezza e della funzionalità, devono essere realizzati nel
rispetto del Decreto Legislativo 259/03, lo stesso che rimanda ad un
Decreto applicativo per definire le regole per gli impianti d’antenna.
Il codice delle comunicazioni elettroniche è un documento
legislativo mastodontico, prevalentemente dedicato a regolare il settore
delle comunicazioni nella parte pubblica ma, tra i suoi 221 articoli
(oltre agli allegati e sub allegati) stabilisce alcune regole relative
agli impianti domestici. In particolare si segnalano due articoli:
– Art. 91, Limitazioni legali della proprietà;
– Art. 209, Installazione di antenne riceventi
del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi
di comunicazione elettronica.
Alla luce del Codice delle Comunicazioni elettroniche ne consegue
che gli impianti d’antenna e di comunicazione, a differenza degli
impianti elettrici, devono possedere una caratteristica ulteriore, cioè
caratteristiche tali da garantire: […] i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica […]. (cfr. Decreto Legislativo 259/03, Art.3, comma 1).
È opportuno evidenziare la difficoltà per identificare la
funzionalità ideale di un Impianto. Dovendo avere caratteristiche tali
da assicurare la ‘Rispondenza a specifiche esigenze’, risulta
indispensabile il coinvolgimento dell’utilizzatore finale dell’impianto.
Per vari motivi, tale coinvolgimento non è facilmente realizzabile
nei casi di edifici nuovi, quando, tipicamente, le scelte impiantistiche
vengono fatte dal progettista con il coinvolgimento del costruttore.
Raramente, in questi casi, viene coinvolto l’utente finale. Ancor più
difficoltoso risulta definire le caratteristiche adeguate a garantire i
‘diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di
comunicazione elettronica’.
Un’efficace soluzione può essere ottenuta ricorrendo alla Guida CEI 100-7 e ad altre Guide CEI elencate nella tabella 2.
Progettare e costruire edifici dotati di spazi installativi e
predisposizioni per gli impianti di comunicazione aventi le
caratteristiche suggerite nelle Guide sopracitate, assicurerebbe il
pieno rispetto della legislazione oltre al sicuro soddisfacimento degli
utilizzatori finali degli impianti.
A cura di Claudio Pavan,
Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato e Membro segretario
SC 100D del CEI. L’SC 100D
è il Comitato che si occupa delle Norme
e delle Guide per gli impianti d’antenna