La legge 164/2014, di conversione del DL noto come Sblocca Italia, introduce significative novità per la predisposizione negli edifici degli impianti di comunicazione elettronica, quindi TV e broadband.
Ogni impianto tecnologico richiede spazi installativi adeguati: cavedi, canaline e scatole di derivazione di dimensioni sufficienti per ospitare i cavi e i componenti passivi. Per gli impianti d’antenna questo aspetto è sempre stato trascurato: gli interventi di manutenzione, adeguamento o rifacimento dell’impianto di ricezione TV spesso devono fare i conti con esigui spazi a disposizione, e il più delle volte la soluzione d’impianto scelta rappresenta un ripiego e non la migliore praticabile, soltanto perché non c’è spazio. Il lavoro svolto negli anni dai tavoli tecnici che definiscono le norme e dalle Associazioni di categoria però non è andato perso. Ci ha pensato una direttiva europea dedicata, scritta per mettere in condizioni gli impianti di comunicazione elettronica di evolvere al pari con lo sviluppo tecnologico, senza gravare sui costi generati dalla mancanza di spazi predisposti. Un obiettivo raggiunto, importante per il settore. La legge italiana che recepisce questa direttiva europea è stata votata lo scorso novembre e riguarda tutte le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti. Novità che favoriscono l’installazione di impianti di comunicazione elettronica negli edifici, riducendone in modo significativo i costi di installazione e agevolando l’utente finale garantendogli la libertà di accesso ai servizi di comunicazione elettronica. Vediamo di cosa si tratta.
Infrastruttura fisica multiservizio passiva
Stiamo parlando della legge 11 novembre2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 13“recante misure urgenti per l’apertura deicantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissestoidrogeologico e per la ripresa delle attivitàproduttive” (GU Serie Generale n.262 del 11-11-2014 – Supplemento Ordinario n. 85) entrata invigore il 12/11/2014.
Il comma 2 dell’articolo 6-ter
La
parte che interessa in modo particolare l’interno degli edifici, è il
comma 2, dell’articolo6-ter, che modifica il DPR 380/01, introducendo il
nuovo articolo 135-bis stabilendo le Norme perl’infrastrutturazione
digitale degli edifici.
Gli edifici dovranno essere dotati di:
–spazi installativi: cavedi, cavidotti, scatolee tubi per
rendere agevole le installazioni diimpianti di comunicazione
elettronica, cioè servizi a larga banda disponibili sui diversimezzi
trasmissivi: cavi in rame, cavi a fibraottica, antenne terrestri,
satellitari, ecc.
–predisposizioni in fibra ottica, cioèuna infrastruttura
passiva costituita daun apparato disposto in un punto di accesso
all’edificio e dotato di connettoricollegati alle fibre ottiche.
Trattandosi dipredisposizione, le fibre ottiche potrannoessere più di
una per ogni unità immobiliare, assicurando in tal modo l’accesso a
diversi servizi.
–punto di accesso: costituito da uno spaziofisico o un
locale tecnico dove possonotrovare posto i dispositivi, anche di
diversioperatori, necessari per le gestione deisegnali (sui diversi
mezzi trasmissivi) chedovranno essere distribuiti alle diverse
unitàimmobiliari che li richiederanno.
Queste infrastrutture dovranno essereprogettate e realizzate secondo quanto previstodalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.
Articolo 6-ter
Comma
2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo l’articolo 135 è
aggiunto l’Art. 135-bis. – Norme per l’infrastrutturazione digitale
degli edifici. Ecco il testo:
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015
devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio
passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e
da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai
punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal
1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un
permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c).
Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende
il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici
contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica, con terminazione
fissa o senza fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a
banda ultralarga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con
il punto terminale di rete;
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande
di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015
devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si
applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di
ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di
costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il
punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e
accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di
comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna
all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a
banda ultralarga.
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo
possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della
vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di
‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta è rilasciata da
un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.Il comma 3 dello stesso 135-bis, riconosce
la possibilità di identificare con una etichetta,
gli edifici predisposti con l’infrastruttura
multiservizio. Chi potrà rilasciare l’etichetta è un
tecnico abilitato per gli impianti radiotelevisivi,
le antenne, gli impianti elettronici in genere, ai sensi del DM 37/08.
Il riferimento tecnico per la progettazione di un’efficace
predisposizione, come richiesta dalla legge, sono le seguenti Guide
Tecniche del CEI:
– CEI 306-2. Guida al cablaggio per le comunicazioni
elettroniche negli edifici residenziali (a proposito si consulti
l’articolo pubblicato su Sistemi integrati TV Digitale, volume 1,
2014);
– CEI 64-100/1. Guida per la predisposizione delle infrastrutture
per gli impianti elettrici, elettronici e per le comunicazioni.
Parte 1: Montanti degli edifici;
Il riferimento alle Guide CEI
Il
comma 3 dello stesso 135-bis, riconoscela possibilità di identificare
con una etichetta,gli edifici predisposti con
l’infrastrutturamultiservizio. Chi potrà rilasciare l’etichetta è
untecnico abilitato per gli impianti radiotelevisivi,le antenne, gli
impianti elettronici in genere, ai sensi del DM 37/08.Il riferimento
tecnico per la progettazione di un’efficacepredisposizione, come
richiesta dalla legge, sono le seguenti GuideTecniche del CEI:
–CEI 306-2. Guida al cablaggio per le
comunicazionielettroniche negli edifici residenziali (a proposito si
consultil’articolo pubblicato su Sistemi integrati TV Digitale, volume
1,2014);
–CEI 64-100/1. Guida per la predisposizione delle
infrastruttureper gli impianti elettrici, elettronici e per le
comunicazioni.Parte 1: Montanti degli edifici;
– CEI 64-100/2. Guida per la predisposizione delle
infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le
comunicazioni. Parte2: Unità immobiliari (appartamenti);
– CEI 64-100/3. Guida per la predisposizione delle
infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per le
comunicazioni. Parte 3: case unifamiliari, case a schiera e in complessi
immobiliari (residence).
I vantaggi per l’utente finale
L’applicazione
delle prescrizioni introdotte dal legislatore, se applicate nel
rispetto delle indicazioni presenti nelle Guide CEI richiamate nella
legge, potranno assicurare:
– l’applicazione del diritto di accesso alle comunicazioni
elettroniche senza limitazioni di sorta per il cittadino: sia per la
scelta dei mezzi trasmissivi, sia per la scelta dei servizi, sia per la
scelta del o degli operatori;
– una riduzione dei costi per la installazione di impianti di comunicazione elettronica;
– una migliore classificazione dell’immobile ai fini della vendita o locazione;
– una riduzione dei costi sia per la installazione di nuovi
impianti, sia per gli interventi per
manutenzioni/integrazioni/ampliamenti che costituiscono una necessità
per gli impianti di comunicazione elettronica;
– il rispetto delle prestazioni energetiche (isolamento termico e/o
acustico) dell’edificio, sia nella zona del tetto predisposta per le
antenne, sia nella zona alla base dell’edificio per gli accessi dal
suolo pubblico;
– il rispetto del paesaggio e del decoro degli edifici (tetti super
affollati con antenne singole e/o parabole sui balconi o facciate degli
edifici).
La progettazione di spazi installativi per gli impianti di
comunicazione elettronica, fatta contestualmente alla progettazione
dell’edificio, consente di non pregiudicare le prestazioni energetiche
dell’edificio con interventi postumi.
Inoltre, assicura la realizzazione di un’infrastruttura come suggerita dalle Guide CEI, che consente di:
– garantire i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica;
– evitare discriminazioni fra gli utenti, fra i servizi e fra i mezzi trasmissivi;
– evitare il ricorso a soluzioni individuali come le antenne sui balconi ecc.
– agevolare (con conseguente riduzione dei costi) gli interventi di manutenzione, integrazione e modifica degli impianti.
Zona predisposta per l’ancoraggio delle antenne
È importante predisporre una zona sul tetto che sia facilmente accessibile senza che si determinino condizioni di servitù e che consenta di ancorare con sicurezza il palo per le antenne ed eventualmente una o più staffe per la o le parabole necessarie per la ricezione dei segnali satellitari. Si ricorda che il DM 22-01-2013 prescrive la distribuzione, senza discriminazioni, di tutti i segnali primari presenti nella zona di ricezione.
Considerazioni finali
Con la nuova prescrizione introdotta nel DPR 380/01, il legislatore ha inteso recepire la Direttiva europea 2014/61/EU con differenze significative, che riassumiamo nella tabella qui sotto.