Gli installatori in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08, potranno realizzare impianti di cablaggio strutturato (reti LAN) avendo come unica preoccupazione il rispetto della regola d’arte.
Dopo alcuni anni di incertezza legislativa, determinata con il D.Lgs. 198/10 (in particolare dall’articolo 3, comma 2), nel giugno del 2013 è arrivato il Decreto Legge che apporta la modifica tanto auspicata dagli installatori artigiani: l’abrogazione del DM 314-92, con la conseguenza che anche le micro aziende artigiane potranno realizzare i lavori precedentemente riservati alle aziende con i requisiti del DM 314-92. Sistemi Integrati ha commentato in un precedente numero (3-2011) lo sviluppo generato dal decreto DM314-92 nei confronti della legge 109-91.
Il decreto del fare
La buona notizia è arrivata con il decreto del fare, il D.L. 21 giugno 2013 n. 69. Trattandosi, però, di un Decreto Legge doveva essere convertito in Legge. La definitiva conversione in legge è stata seguita con apprensione, in particolare alla categoria degli installatori premeva la sorte dell’articolo 10 che aveva abrogato il DM 314/92, liberalizzando l’allacciamento dei terminali di comunicazione alla rete pubblica. Questo decreto impediva alle aziende artigiane con meno di tre dipendenti di poter realizzare impianti per le comunicazioni strutturati come le reti LAN allacciate alla rete pubblica.
Nonostante il mancato recepimento di alcune modifiche auspicate in emendamenti proposti congiuntamente da Confartigianato e CNA, si può considerare buono il testo dell’articolo 10 (come si vede dal riquadro dedicato), risultante dall’approvazione della Legge 9 agosto 2013 n. 98 e pubblicata sulla GU n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63. Dopo la legge 109/91 abrogata nel 2010, anche il ‘suo’ famigerato decreto applicativo DM 314/92, è stato abrogato definitivamente.
Impianti a regola d’arte
Gli
antennisti e tutti gli installatori in possesso dei requisiti di cui
alla lettera b), comma 2, articolo 1 del DM 37/08, potranno realizzare
impianti di cablaggio strutturato (reti LAN) avendo come unica
preoccupazione quella di realizzarli a regola d’arte.
È così finita l’epoca delle certificazioni imposte dal DM 314/92,
che riconosceva l’idoneità ad allacciare i terminali di comunicazione
alle interfacce della rete pubblica solo a quelle poche ditte in
possesso dell’autorizzazione ministeriale; inoltre, (forzando
l’interpretazione) estendevano la necessità dell’autorizzazione
ministeriale anche per la realizzazione dell’impianto interno di
cablaggio strutturato.
Ora si riparte dalla condizione che tutti gli impianti
radiotelevisivi, antenne ed elettronici in genere, sono regolamentati
dal DM 37/08 e dal D.Lgs. 259/03.
Infatti, gli impianti di cablaggio strutturato sono a tutti gli
effetti identificabili come impianti radiotelevisivi ed elettronici
descritti nel DM37/08, Art.2, comma 1, lettera f) come: ’componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei
segnali e dei dati’ e nel D.Lgs.259/03, Art.209 cioè impianti con
caratteristiche idonee alla ‘fruizione di servizi di comunicazione
elettronica’.
Ricordiamo che il D.Lgs. 259/03 è il ‘codice delle comunicazioni
elettroniche’, ossia la legge emanata nel 2003 che regola tutto il
settore delle comunicazioni (di tutte le forme di comunicazioni, dalle
antenne TV alla telefonia).
Gli impianti di cablaggio strutturato, hanno soppiantato i vecchi
‘impianti telefonici’, e sono, come tutti gli impianti tecnologici, “[…]
posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.
[…]” (cfr. art.1, comma 1 DM 37/08).
Per il cablaggio strutturato necessaria la lettera b) del DM 37/08
Tutti gli installatori in possesso dei
requisiti previsti per gli impianti ‘radiotelevisivi, le antenne, gli
impianti elettronici in genere’, cioè la lettera b), comma 2, articolo 1
del DM 37/08, possono realizzare impianti di cablaggio strutturato
anche quando questi impianti sono, o dovranno essere, ‘allacciati alla
rete pubblica’, compresi i casi in cui l’allacciamento coinvolga più di
due linee telefoniche.
Per avere la certezza di realizzare tali impianti a regola d’arte,
progettisti e installatori possono applicare le prescrizioni delle Norme
CEI EN 50173 e 50174 (serie). Inoltre, possono avvalersi della nuova
edizione della Guida CEI 306-2 per gli impianti in edifici residenziali
(compreso piccoli uffici, ecc.).
Se si considerano le difficoltà ancora presenti nel settore impianti
a causa anche della crisi dell’edilizia, la liberalizzazione introdotta
dall’articolo 10 della legge 9 agosto 2013 n. 98, potrebbe costituire
un occasione per la massiccia diffusione degli impianti LAN nel
residenziale.
È opportuno ricordare che le soluzioni Wi-Fi non assicurano sempre e
in ogni contesto la stabilità funzionale che può garantire il
cablaggio. Le bande di frequenza utilizzate, soprattutto quella a 2,4
GHz sono piuttosto congestionate e, quando in un edificio sono presenti
numerose reti Wi-Fi si possono creare interferenze.
Il cablaggio non soffre dei problemi interferenziali che tipicamente
affliggono i segnali radioelettrici ed è in grado, se realizzato bene,
di assicurare una maggiore stabilità di collegamento.
Certamente le soluzioni Wi-Fi possono rappresentare una comoda
soluzione quando risulta impossibile effettuare il cablaggio. Inoltre,
le reti wireless devono essere considerate complementari al cablaggio,
per realizzare una sorta di estensione del cablaggio stesso che assicuri
la mobilità di prossimità. L’utilizzo di Access Point può anche essere
inteso per raccogliere il traffico generato dai dispositivi mobili
presenti nell’area di prossimità, senza pretendere di avere una
copertura totale su tutto l’appartamento.
Gli antennisti, che già conoscono gli impianti interni per la
distribuzione dei segnali TV, possono offrire ai propri clienti la
soluzione cablata realizzando piccole reti LAN domestiche.
Ad esempio, utilizzando le quattro porte che tipicamente sono
presenti sui router distribuiti dai gestori del servizio ADSL, è
possibile realizzare la rete interna sfruttando la canalizzazione
destinata ai cavi coassiali per la televisione. Infatti, il cavo a
coppie simmetriche può coesistere con il cavo coassiale senza problemi
di sicurezza o di compatibilità elettromagnetica.
Il testo dell’art. 2 (D.Lgs. 198/10) abrogato con la legge 98/13
Art. 2 – Allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della rete pubblica
1. Gli utenti delle reti di comunicazione elettronica sono tenuti ad
affidare i lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di
manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 1), che realizzano l’allacciamento dei
terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, ad
imprese abilitate secondo le modalità e ai sensi del comma 2.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, il Ministro dello sviluppo economico, adotta, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un
decreto volto a disciplinare:
a) la definizione dei requisiti di qualificazione
tecnico-professionali che devono possedere le imprese per l’inserimento
nell’elenco delle imprese abilitate all’esercizio delle attività di cui
al comma 1;
b) le modalità procedurali per il rilascio dell’abilitazione per
l’allacciamento dei terminali di telecomunicazione all’interfaccia della
rete pubblica;
c) le modalità di accertamento e di valutazione dei requisiti di qualificazione tecnico-professionali di cui alla lettera a);
d) le modalità di costituzione, di pubblicazione e di aggiornamento
dell’elenco delle imprese abilitate ai sensi della lettera a);
e) le caratteristiche e i contenuti dell’attestazione che l’impresa abilitata rilascia al committente al termine dei lavori;
f) i casi in cui, in ragione della semplicità costruttiva e
funzionale delle apparecchiature terminali e dei relativi impianti di
connessione, gli utenti possono provvedere autonomamente alle attività
di cui al comma 1.
3. Chiunque, nei casi individuati dal decreto di cui al comma 2,
effettua lavori di installazione, di allacciamento, di collaudo e di
manutenzione delle apparecchiature terminali di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), numero 1), realizzando l’allacciamento dei
terminali di telecomunicazione all’interfaccia della rete pubblica, in
assenza del titolo abilitativo di cui al presente articolo, è
assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a
150.000 euro, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
4. Chiunque nell’attestazione di cui al comma 2, lettera e),
effettui dichiarazioni difformi rispetto ai lavori svolti è assoggettato
alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 150.000 euro,
da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.
Nota bene
Attenzione
a non confondere la liberalizzazione dell’allacciamento dei terminali
di comunicazione alle interfacce della rete pubblica, con i lavori di
installazione degli impianti di cablaggio strutturato e di comunicazione
in genere quando sono posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli
stessi o delle relative pertinenze.
Si ringrazia per il contributo Claudio Pavan, Presidente Nazionale
Antennisti Confartigianato e Membro segretario SC 100D del CEI.