Due i punti importanti della Legge 164: la presenza di un’infrastruttura fisica multiservizio passiva all’interno dell’edificio e un corrispondente punto di accesso per cantine e sottotetto.
Il testo della Legge 164 è chiaro: bisogna dotare i nuovi edifici in costruzione e quelli da ristrutturare di due fondamentali elementi: l’infrastruttura fisica multiservizio e il punto di accesso. La Legge non indica quale soluzione d’impianto dovrà essere adottata: ogni edificio fa storia a sé perché i suoi condomini possono avere esigenze diverse; quindi, per rispettare il principio di neutralità tecnologica è necessario poter scegliere. L’importante è realizzare un edifico predisposto e aperto ad ospitare tutte le possibili soluzioni.
Quale mezzo trasmissivo
In realtà non esiste il miglior mezzo trasmissivo ma il mezzo trasmissivo più adatto ad una determinata applicazione.
Quindi, l’infrastruttura multiservizio deve essere predisposta per ospitare tutte le tipologie di cavo e di cablaggio: dalla fibra ottica al cavo coassiale, dal cavo LAN agli altri cavi di segnale. Questa modalità garantisce la realizzazione di futuri adeguamenti tecnologici e/o integrazioni.
Articolo 6-ter, comma 2
Disposizioni per l’infrastutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica.
L’Articolo 6-ter è parte della Legge 164 dell’11 novembre 2014. Questo Articolo aggiunge al DPR n. 380 del 6 giugno 2001 il nuovo Articolo 135-bis – Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici. Nello specifico, è il Comma 2 dell’Articolo 6-ter quello interessante per il settore.
Ecco il testo:
1) Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all’edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all’interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica, con terminazione fissa o senza fili, che permettono di fornire l’accesso ai servizi a banda ultra-larga e di connettere il punto di accesso dell’edificio con il punto terminale di rete;
2) Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell’articolo 10. Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all’interno o all’esterno dell’edificio e accessibile alle imprese autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l’infrastruttura interna all’edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultra-larga.
3) Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di ‘edificio predisposto alla banda larga’. Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3.