L’affermazione ‘impianto realizzato a norma’ non è equivalente all’affermazione ‘impianto realizzato a regola d’arte’. La prima riferisce a Norme Tecniche; la seconda, invece, alle Leggi vigenti. Vediamo come.
Uno dei termini più usati nel mondo della installazione di impianti per la comunicazione elettronica (ma può valere in generale per tutti gli impianti) è la seguente: Impianto a Norma.
La legge che riordina le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici è la n. 248 del 2 dicembre 2005. Con l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) demanda a un Regolamento la funzione di dettagliare le regole. Nasce così il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37.
Il DM 37 si applica al settore degli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze […].
In realtà, ad occuparsi di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici esisteva dal 1° marzo 1968 la legge n. 186.
Una legge anomala al giorno d’oggi perché consta di soli due articoli che vale la pena riportare integralmente:
Art. 1. Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d’arte.
Art. 2. I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d’arte.
Dal lontano ‘68 è passata molta acqua sotto i ponti, nel 1990 con la legge n. 46 prima e nel 2008 con il DM 37/08, il criterio per riconoscere lo status di regola d’arte, pur rimanendo simile nel principio, si è ampliato incrementando il numero degli enti Normatori estendendo il riconoscimento agli enti Europei e Internazionali. La novità più consistente è introdotta dal DM 37/08 con l’articolo 6.
Nella Tabella 1 si osservi come sono cambiati nel tempo i criteri per considerare un impianto realizzato a regola d’arte.
La regola dell’arte
Dal 27 marzo 2008, data di entrata in vigore del DM 37/08, un impianto è considerato realizzato a regola d’arte se realizzato in conformità –obbligatoria- alla normativa vigente (cioè conforme a tutte le Leggi, i Decreti Legislativi, i Decreti Ministeriali e ogni altro atto avente valore di Legge) e –facoltativa- alle norme tecniche emanate da qualunque ente normatore riconosciuto in Europa (cioè enti riconosciuti in Italia, nei paesi della Comunità Europea, nei paesi esterni alla Comunità, ma che abbiano contratto accordi per gli scambi nello spazio economico europeo) nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1025/2012.
L’affermazione impianto realizzato a norma non è equivalente all’affermazione impianto realizzato a regola d’arte. Nel primo caso si afferma di averlo realizzato applicando le indicazioni di Norme Tecniche nel secondo caso si afferma di aver rispettato, sia le prescrizioni di Leggi Vigenti, sia le indicazioni di Norme Tecniche. Le Norme sono documenti di applicazione volontaria (non obbligatoria) approvati ed emanati da organismi riconosciuti.
Una Norma tecnica può essere interpretata e applicata in modo soggettivo per assicurare risultati specifici per il caso che si sta realizzando; soprattutto, per garantire un elevato grado di sicurezza e un livello di funzionalità concordato con il committente. Viceversa, la legge è da rispettare tout-court.
Le figure interessate
I lavori di installazione degli impianti all’interno degli edifici devono essere realizzati da Imprese abilitate, che sono iscritte nel registro delle imprese (DPR 581/95) o nell’albo delle imprese artigiane (L. 443/85) al cui interno esista una figura definita Responsabile tecnico.
Il ruolo di responsabile tecnico è esclusivo per un’unica impresa e può essere svolto dallo stesso titolare, dal legale rappresentante oppure da un dipendente.
Le figure interessate all’applicazione delle regole per la realizzazione e installazione degli impianti sono fondamentalmente tre:
– Progettista, libero professionista iscritto agli albi professionali secondo la specifica competenza;
– Responsabile Tecnico, titolare o legale rappresentante o dipendente dell’impresa, persona con determinati requisiti;
– Installatore, persona preparata capace di realizzare i lavori seguendo le indicazioni del progettista e/o del responsabile tecnico.
Il Progettista
Il Progettista è identificato nel DM 37/08 come colui che realizza il progetto dell’impianto da realizzare. Può essere esterno all’impresa che realizza il lavoro oppure un dipendente, ma deve essere iscritto ad un albo professionale e deve avere le competenze specifiche per l’impianto di cui realizza il progetto. I limiti per stabilire quando il progetto deve essere redatto dal professionista iscritto all’albo, sono definiti nel comma 2 dell’art. 5 del DM 37/08.
Anche il Progetto deve essere redatto secondo la regola dell’arte riconoscendo tale status ai progetti elaborati secondo la Vigente Normativa (cioè conforme a tutte le leggi, i decreti legislativi, i decreti ministeriali e ogni altro atto avente valore di legge) e alle indicazioni delle Guide e Norme emanate da enti normatori sia italiani, sia europei, sia di paesi esterni alla Comunità Europea che abbiano contratto accordi per gli scambi nello spazio economico europeo.
Per evitare fraintendimenti, il comma 4 dell’articolo 5 del DM 37/08 descrive i contenuti minimi di un progetto a regola d’arte:
– Schemi dell’impianto
– Disegni planimetrici
– Relazione tecnica su consistenza e tipologia installazione con particolare riguardo a:
a) Tipologia e caratteristiche di materiali e componenti da utilizzare;
b) Misure di prevenzione e sicurezza da adottare (per la realizzazione ma anche per l’utilizzo);
c) Limitatamente agli ambienti a maggior rischio incendio e/o con pericoli di esplosione: indicazioni dettagliate per la scelta dei materiali e dei componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Il Responsabile Tecnico
Il Responsabile Tecnico è la figura che firma la Dichiarazione di conformità di un impianto e che si assume la responsabilità -per conto dell’impresa installatrice- della realizzazione a regola d’arte. Per assumere tale ruolo la persona interessata deve possedere determinati requisiti tecnico-professionali definiti nell’art. 4 del DM 37/08. Con la legge 46/90 il ruolo di responsabile tecnico poteva essere svolto per più imprese.
Con l’entrata in vigore del DM 37/08 tale ruolo può essere svolto per una sola impresa. Nelle imprese artigiane, il ruolo di responsabile tecnico si identifica, tipicamente, con il titolare dell’impresa. Non ci sono limitazioni al numero di responsabili tecnici che un’impresa può preporre, con atto formale, presso gli uffici della C.C.I.A.A. di competenza.
La funzione di responsabile tecnico prevede sia la compilazione della Dichiarazione di Conformità, sia la redazione di un progetto semplificato (definito elaborato tecnico) solo e soltanto per i casi in cui l’impianto non ricada nel campo di applicazione stabilito nel comma 2, articolo 5 del DM 37/08.
Il Responsabile tecnico di un’impresa che realizza impianti dove è previsto il progetto (ricadente nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, DM 37/08) redatto da un Professionista iscritto all’albo professionale per le competenze specifiche, deve essere in grado di riconoscere errori e/o anomalie eventualmente presenti nel progetto.
Per evitare che possano esserci fraintendimenti, il comma 2 dell’articolo 7 del DM 37/08 descrive i contenuti minimi per un elaborato tecnico a regola d’arte:
– Schema dell’impianto da realizzare
costituito da:
• descrizione funzionale ed effettiva dell’opera;
• documentazione tecnica attestante eventuali variazioni avvenute in corso d’opera.
Il responsabile tecnico, che abbia più di cinque anni di esperienza, può inoltre rilasciare la Dichiarazione di Rispondenza per gli impianti (non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, del DM 37/08) per i quali la dichiarazione di Conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile.
Attenzione: quando gli impianti ricadono nel campo di applicazione dell’art. 5, comma 2, la Dichiarazione di Rispondenza deve essere rilasciata da un professionista iscritto all’albo professionale per le competenze specifiche, con almeno 5 anni di esercizio della professione.
L’Installatore
L’installatore è una persona che può avere competenze diverse. Tali competenze possono estendersi dalla semplice capacità di eseguire in modo disciplinato comandi precisi, fino alla capacità di elaborare soluzioni installative anche complesse, con conoscenze che consentano di valutare le caratteristiche tecniche dei materiali impiegati. Tipicamente, nelle imprese artigiane, la figura dell’installatore coincide con il responsabile tecnico.
Impianti di Comunicazione elettronica
Gli impianti per la comunicazione elettronica dedicati ai sevizi di televisione, telefono e dati, quando sono collocati all’interno degli edifici o delle relative pertinenze, ricadono nell’applicazione del DM 37/08. Devono pertanto essere realizzati a regola d’arte nel rispetto delle disposizioni indicate nell’articolo 6 del DM 37/08, cioè anche nel rispetto della normativa vigente e la normativa vigente dedicata a tali impianti è varia in quanto sono considerate diverse problematiche.
Il solo rispetto delle norme tecniche non è sufficiente ad assicurare le condizioni necessarie per garantire i diritti sanciti nella normativa vigente.
Le disposizioni più significative per tali impianti sono contenute nel D.Lgs. 259/03, il codice delle comunicazioni elettroniche che regolamenta sia gli aspetti interessanti per gli operatori che offrono servizi, sia gli aspetti che interessano i cittadini che scelgono di accedere a tali servizi. Vengono indicate situazioni che potrebbero determinare condizionamenti e/o servitù, con la conseguente perdita di status di regola d’arte.
Gli impianti per la comunicazione elettronica si possono definire realizzati a regola d’arte quando soddisfano i seguenti principi sanciti dalla Normativa vigente:
– Rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari (L. 166/2002, art. 40);
– Garantire il diritto inderogabile di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica (D.Lgs. 259/2003, art. 3, comma 1);
– Creare condizioni installative finalizzate a ridurre i costi di installazione degli impianti (L. 164/2014, art. 6-ter).
Per gli impianti centralizzati d’antenna, oltre al rispetto dei principi sopra richiamati, per essere considerati a regola d’arte devono essere realizzati secondo le regole tecniche definite nel DM 22 gennaio 2013. Tali regole tecniche rimandano alle Norme tecniche, in particolare alla Guida CEI 100-7 e al DM 37/08 per gli aspetti relativi alla sicurezza.
Si ringrazia per il contributo
Claudio Pavan, Presidente Nazionale Antennisti Confartigianato
e Membro segretario SC 100D del CEI