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POS: il Piano Operativo di Sicurezza


Quando va fatto? Ad opera di chi e come deve essere redatto?Sono domande alle quali un datore di lavoro deve esseresempre in grado di rispondere. Scopriamo esattamente a cosa serveil POS e perché è così importante.

Cimentarsi in una realizzazione di successo,magari nello sviluppo di un sistema diintegrazione articolato, comporta dare vita aduna fase dedicata alla progettazione, prima, allaquale far seguire un processo installativo dopo,da svolgere sul campo. L’articolo che andremo asviluppare prende in considerazione proprio laparte operativa, quella che vede impegnati glioperatori sul posto, in quello che in gergo vienecomunemente chiamato il “cantiere di lavoro”.È bene sapere che per operare in quest’areadi lavoro temporanea, è indispensabiledotarsi della documentazione necessaria allosvolgimento dei lavori in termine di sicurezza.


Misure per i cantieri temporanei o mobili

Qualunque sia il cantiere di lavoro, necessita sempre di un Piano di Sicurezza Operativo che ne accompagni il lavoro degli operatori.

“I datori di lavoro delle imprese affidatariee delle imprese esecutrici, anche nel casoin cui nel cantiere operi un’unica impresa,anche familiare o con meno di dieci addetti,redigono il piano operativo di sicurezza di cuiall’articolo 89, comma 1, lettera h)”. Questo èquanto recita l’art. 96 comma 1 lettera g) delTesto Unico sulla Sicurezza Dlgs 81/08 al capo “I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEICANTIERI TEMPORANEI O MOBILI”, che contienedisposizioni specifiche relative alle misure perla tutela della salute e per la sicurezza deilavoratori nei cantieri temporanei o mobili.Ed è innanzi tutto la risposta alla nostraprima domanda:
– Quando è necessario redigere il POS in uncantiere secondo le disposizioni di legge? Capita sovente che un datore di lavoro diuna impresa esecutrice si ponga un quesito delgenere, interrogandosi sulla necessità o menodella compilazione di un documento che, adSistemi Integrati – Audio/Video Volume 4 – 2014 25oggi, per legge risulta fondamentale in cantiere.Spesso, trasportato da un “passaparola”fuorviante o ascoltato il parere di qualchecollega (datore di lavoro di altra impresa), siconvince che non ce ne sia bisogno. Addiritturapuò capitare che ascoltando l’esperienza diqualcuno, al quale gli “Ispettori di lavoro” sulcantiere avrebbero detto: “In questo caso nonserve il POS”, si convinca che in alcuni casispecifici ci si possa sollevare da questo obbligo.Assolutamente no! La legge parla moltochiaro: il Piano Operativo di Sicurezza è unpreciso obbligo del datore di lavoro. Quando?Praticamente sempre. Questo documento,quindi, deve essere sempre presente in cantiere,indipendentemente dalla durata del lavoro,dalla semplicità delle lavorazioni, da quanteimprese siano presenti nel cantiere, che siastato o meno nominato il coordinatore dellasicurezza.


Chi deve redigere il POS?

Il Piano Operativo di Sicurezza, a carico di tutti i datori di lavoro, se ben redatto rende consapevoli tutti gli operatori del cantiere delle misure di sicurezza da adottare.

Il Piano Operativo di Sicurezza è a carico ditutti i datori di lavoro, di qualsiasi impresa,grande o piccola che sia, anche a conduzionefamiliare, che abbia a carico anche unsolo dipendente. Gli unici esonerati dallacompilazione dello stesso sono esclusivamentei lavoratori autonomi. Ma come va fatto?Quale è la forma più corretta per redigerequesto documento? Di seguito, proponiamoalcune linee guida sulla redazione del POS, inconformità a quanto previsto dalla normativa,senza avere la pretesa di essere esaustivi.


Semplicità e concretezza di informazioni

Riportiamo innanzitutto una regolafondamentale: una delle cose più importanti,prima di tutto, riguarda la semplicità e lachiarezza. Non bisogna illudersi che la bontàdi un documento del genere sia valutata dallospessore dei fogli compilati. Anzi, il più dellevolte i documenti cosiddetti “mallopponi”, sonocarichi di scrittura ma con scarso contenuto erisultano controproducenti per lo scopo stesso.In prima battuta, un POS deve contenere lavalutazione dei rischi relativi all’attività che siandrà a svolgere, alla scelta delle attrezzaturedi lavoro e alle sostanze o ai preparati chimiciimpiegati, nonché alla sistemazione dei luoghidi lavoro. Insomma, deve riguardare tutti irischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.Tutte queste valutazioni vanno consideratee riportate nel documento, unitamente allemisure previste per ridurre o eliminare il rischiostesso attraverso i cosiddetti DPI (Dispositivi diProtezione Individuale).


Contenuti minimi del POS

Vediamo, pertanto, quali sono i contenuti minimi da inserire nel piano operativo di sicurezza:
1. I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
– il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
– la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
– i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
– il nominativo del medico competente ove previsto;
– il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
– i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
– il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
2. Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
3. La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
4. L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
5. L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
6. L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
7. L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
8. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
9. L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
10. La documentazione in merito all’informazioneed alla formazione fornite ai lavoratori occupatiin cantiere.
Essere a conoscenza di queste informazioni, tramutarle e trasferirle in un documento scritto, compongono quindi il nostro POS.


Il ruolo dei consulenti sulla sicurezza sul lavoro

Spesso ci si affida a consulenti esperti per laredazione di un documento che, ripetiamo, rimane unobbligo del datore di lavoro e, come tale, è a sua totaleresponsabilità. Il ruolo del consulente sulla sicurezzasul lavoro, che sia interno o esterno all’azienda,spesso può rivelarsi importante, sempre che faccia lavalutazione puntuale per ogni singolo caso specifico,che sia competente in materia, curi realmente gliinteressi dell’azienda, aiutando il datore di lavoro nellaindividuazione dei rischi, delle misure di prevenzionee protezione, e riuscendo a determinare gli adeguatiDispositivi di Protezione Individuale da applicare al caso.


Cosa dice la Legge

Articolo 89, comma 1, lettera
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;
Articolo 17 – Obblighi del datore di lavoro non delebili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
Articolo 28 – Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004.
2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.


Le sanzioni

Come sempre, non rispettarela legge può compromettere ilcorretto svolgimento della attività.Per completezza d’informazione,è doveroso porre l’accento anchesu quelle che potrebbero essere lesanzioni nel caso un cui si è sprovvistidel Piano Operativo di Sicurezza.Pertanto, ci sembra doveroso riportare,suddiviso per punti, uno schema diquelle che possono essere le sanzionipreviste dalla legge per la mancanzadel POS. L’elenco dei possibiliprovvedimenti, però, non deve esserevisto come spauracchio, ma è propostosemplicemente per far capire come siapossibile evitare sanzioni importanticon gesti semplici e tutto sommatopoco costosi, come quelli dellaredazione di un semplice POS.Eccole, dunque, le sanzioni per i datori dilavoro che non redigono il piano operativo disicurezza.Art. 96, co. 1, lett. g):– arresto da tre a sei mesi o ammenda da2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 159, co. 1];– se la violazione è commessa in cantieritemporanei o mobili in cui l’impresa svolgalavorazioni in presenza di rischi particolari,individuati in base all’allegato XI: arrestoda 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a8.768,00 euro [Art. 159, co. 1];– se il piano operativo di sicurezza è redattoin assenza di uno o più degli elementi dicui all’allegato XV: ammenda da 2.192,00 a4.384,00 euro [Art. 159, co. 1].


Cosa si intende con la parola “Cantiere”?

È importante specificare cosa intende la legge quando fa appella a questo termine: il cantiere. Si è parlato di cantieri temporanei o mobili. Ma cosa si intende appunto per “cantiere”? Capire con esattezza quando si configura un cantiere, durante lo svolgimento di un’attività lavorativa, è un aspetto che non va assolutamente trascurato. Ed è sempre la stessa legge a suggerirci la spiegazione. A tal proposito, infatti, riportiamo la sua definizione, come prevista all’Articolo 89, comma 1, lettera a)
– Cantiere temporaneo o mobile, denominato semplicemente “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato qui di seguito:
* Costruzione
* Manutenzione
* Riparazione
* Demolizione
* Conservazione
* Risanamento
* Ristrutturazione o equipaggiamento,
* Trasformazione
* Rinnovamento o lo smantellamento
– di opere fisse, permanenti o temporanee, in:
* muratura
* cemento armato
* metallo
* legno
* altri materiali
comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, considerati lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio, di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Si ringrazia per il contributo
l’Ingegnere Giuseppe Ermocida
info@istitutosicurezza.it
www.istitutosicurezza.it
Tel. 393 6051673

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