Quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano l’ambiente di lavoro? E quali i requisiti minimi di legge perché un ambiente di lavoro possa reputarsi idoneo all’attività specifica da eseguirsi? Scopriamolo insieme approfondendo il capitolo relativo alle vie d’emergenza.
Da
diversi numeri, oramai in modo costante, attraverso le pagine Sistemi
Integrati ci occupiamo di Sicurezza sul Lavoro. Abbiamo aperto una
finestra di approfondimento sul tema, andando a toccare via via i tanti
argomenti presenti quotidianamente nella vita professionale di un
installatore così come in quella di un datore di lavoro piuttosto che
dello stesso ambiente lavorativo. Il tutto, riportando le normative
vigenti, approfondendone di volta in volta il tipo di applicazioni che
comporta seguire in modo scrupoloso le leggi in vigore. Si è parlato di
diritti e doveri del lavoratore, di visite mediche così come di pronto
soccorso, della gestione delle emergenze aziendali, e ancora di linee
vita, di come informare e istruire un dipendente, ecc.
Informazioni quanto mai preziose ed attuali che il nostro lettore,
all’occorrenza, può consultare attraverso le pagine del nostro sito
www.sistemi-integrati.net.
Idoneità di ogni ambiente lavorativo
In questo articolo, punteremo la lente di ingrandimento sugli ambienti di lavoro e più precisamente sui requisiti fondamentali che li caratterizzano. Quante volte pensando alla vostra sede di lavoro vi siete chiesti quali siano gli elementi fondamentali che caratterizzano l’ambiente di lavoro? Così come vi sarete domandati se la vostra azienda possiede i requisiti minimi di legge perché ogni suo ambiente possa reputarsi idoneo all’attività specifica da eseguirsi? Proviamo a capire se gli ambienti dove lavoriamo o dove facciamo lavorare i nostri dipendenti posseggono determinati requisiti. Innanzitutto, riassumiamo alcuni degli elementi di fondamentale importanza dettati dalla normativa vigente in merito agli ambienti di lavoro per continuare poi ad approfondire gli aspetti legati in particolare alle “vie di emergenza” e alle “aperture”.
Stabilità, solidità, pulizia
Un primo elemento importante da considerare negli ambienti di lavoro è la stabilità e la solidità dell’edificio. Naturalmente, deve essere solido in proporzione al tipo di impiego ed alle caratteristiche dell’ambiente, rispettando un carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai nelle zone di deposito. Un secondo aspetto riguarda la pulizia degli ambienti. Il datore di lavoro, infatti, deve provvedere affinché i locali di lavoro siano sempre puliti, facendo eseguire la pulizia, nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, evitando di favorire l’accumulo di immondizie o di rifiuti.
Cubatura e superficie
Altro
aspetto di particolare rilievo riguarda l’altezza degli ambienti di
lavoro, la cubatura e la superficie. In tal caso riportiamo
testualmente quanto previsto dall’allegato IV punto 1.2 del D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81:
“I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che
occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che
eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i
seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si
intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti
fissi.
1.2.3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo
di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti
stabiliti dal presente punto 1.2 circa l’altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende
commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa
urbanistica vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve
essere tale da consentire il normale movimento della persona in
relazione al lavoro da compiere”.
Da non trascurare, infine, i requisiti relativi a pavimenti, muri,
soffitti, finestre. La normativa prevede che i muri siano provvisti di
un isolamento termico e acustico sufficiente, che le finestre siano in
numero tale per garantire un rapido ricambio d’aria, i pavimenti siano
fissi ed antisdrucciolevoli, le pareti completamente vetrate devono
essere opportunamente segnalate.
Vie e uscite di emergenza
Innanzitutto vediamo come viene definita dalla normativa la via di emergenza, intesa come
“percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo (detto luogo
sicuro) nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli
effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza”.
Entrando maggiormente nello specifico, vediamo cosa ha studiato e
prodotto la norma: fa riferimento al fatto che tutte le vie e le uscite
di emergenza devono essere libere al passaggio in modo che il
raggiungimento del luogo sicuro possa avvenire nel più breve tempo
possibile. Infatti, nei casi come l’incendo, anche pochi secondi sono
fondamentali per non diventare preda del panico e quindi di fumo e
fiamme. Avere a disposizione vie sgombre, per esempio, da scatoloni
(spesso presenti in azienda) oppure sedie, tavoli e quant’altro (come
molte volte verificato anche nelle stesse scuole dei nostri figli)
significa avere la vita salva. Molte volte basterebbe veramente poco.
Pertanto, bisogna sempre ricordarsi che ogni posto di lavoro deve poter
essere evacuato rapidamente e in sicurezza.
Logicamente la quantità di vie di emergenza da prevedere, come
distribuirle e la loro grandezza, devono essere proporzionate alle
dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro
destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al
numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi. A
queste considerazioni, poi, vanno associati altri aspetti, di
importanza fondamentale:
– le porte delle uscite di emergenza devono essere apribili nel verso dell’esodo,
– le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da specifica segnaletica collocata in luoghi appropriati,
– le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione
devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità
sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto
elettrico
Misure relative alle vie d’uscita in caso d’incendio
Riportiamo un estratto dell’allegato III del DM 10 marzo 1998:
Nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative,
ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischi o di
incendio medio o basso
b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e
distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da
un incendio
c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del
percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe
essere superiore ai valori sottoriportati:
– 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato
– 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio,
– 45 ÷ 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro
e) i percorsi di uscita in un’unica direzione devono essere evitati
per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza
da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia
la disponibilità di. due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in
generale i valori sottoriportati:
– 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato
– 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio
– 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso
f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso
unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà supera re i
limiti imposti alla lettera c)
g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in
relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel
punto più stretto del percorso
h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell’edificio
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un
incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al
fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli
luoghi di lavoro a rischi o di incendio medio o basso, quando la
distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all’uscita su
luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e
45 metri nel caso di una sola uscita)
j) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre
disponibili per l’uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento
k) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
Una sola uscita a piano
In molte situazioni è
da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando:
a) l’affollamento del piano è superiore a 50 persone
b) nell’area interessata sussistono pericoli di esplosione o
specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle
dimensioni dell’area o dall’affollamento, occorre disporre di almeno due
uscite
– la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per
raggiungere l’uscita di piano, in relazione al rischio di incendio,
supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e). Quando una sola
uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal
numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei
percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). Per i luoghi a rischio di
incendio medio o basso, la larghezza complessi va delle uscite di piano
deve essere non inferiore a: L (metri) = A/50 x 0,60. In questo caso,
“A” rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento); il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in
metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di
passaggio); 50 indica il numero massimo delle persone che possono
defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del
tempo di evacuazione. Il valore del rapporto A/50, se non è intero, va
arrotondato al valore intero superiore. La larghezza delle uscite deve
essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.
Vie di emergenza: un paio di esempi
– ESEMPIO
1: Affollamento di piano = 75 persone. Larghezza complessiva delle
uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m
cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella
fissata al punto 3.3, lettera c).
– ESEMPIO 2: Affollamento di piano = 120 persone. Larghezza
complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m. Numero delle uscite di
piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di
lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).
Si ringrazia per il contributo
L’Ingegnere Giuseppe Ermocida
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