Il controllo sanitario è un dovere che ogni azienda si assume nei confronti dei propri dipendenti. Il Decreto Legislativo 81/08 le obbliga a designare un medico competente per un controllo sanitario periodico. Quando eseguire le visite mediche? Vediamolo insieme.

La sorveglianza sanitaria, in ambito lavorativo, costituisce uno degli aspetti fondamentali in tema di sicurezza sul lavoro. È opportuno sapere che ogni lavoratore dipendente, che svolge la propria mansione, è soggetto, a ‘regolari’ visite mediche. Un aspetto da non trascurare, sia per tutelare l’incolumità del dipendente in ambito lavorativo, sia per non incorrere in sanzioni amministrative o ammende, vista l’obbligatorietà dettata dal Decreto Legislativo 81/2008. Vengono sottovalutate in modo sovente, infatti, le cosiddette malattie professionali, contratte per effetto dei lavori svolti, e spesso latenti e lente nella loro manifestazione.


Obblighi e periodicità

Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono “gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”. Sono obbligatorie e devono essere effettuate con una cadenza che viene di volta in volta stabilita dal medico competente della propria azienda. Solitamente, salvo per i casi definiti dalla legge, per lavori comuni come quello svolto dall’installatore, l’elettricista, l’operaio, ecc., la regolarità è annuale. Questo obbligo è tassativo ed investe tutte le aziende, grandi o piccole che siano, anche se con un solo un dipendente all’attivo. Naturalmente, va da sé che il medico competente, qualora lo ritenga opportuno, può modificare la frequenza della periodicità in funzione della valutazione del rischio; allo stesso modo, l’organo di vigilanza può disporre contenuti e periodicità delle visite mediche di sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente.


Dal medico: quando e perché

Il prospetto del giudizio di idoneità compilato dal medico competente durante la visita e rilasciato al datore di lavoro

In merito all’obbligatorietà delle visite mediche, dunque, come già detto, il Decreto Legislativo 81/2008 parla chiaro. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i casi che inducono il datore di lavoro a sottoporre il proprio dipendente a regolare sorveglianza sanitaria:

a) Visita medica preventiva, che viene effettuata prima che si perfezioni l’assunzione del dipendente, allo scopo di verificare l’idoneità alla mansione con la quale sarà assunto constatando che non ci siano controindicazioni.
b) Visita medica periodica, solitamente con frequenza annuale, per controllare lo stato di salute di ogni dipendente aziendale.
c) Visita medica su richiesta del lavoratore, da concordare con il medico competente, qualora il lavoratore avesse necessità o avvertisse eventuali peggioramenti di salute causati dalla mansione lavorativa.
d) Visita medica in occasione del cambio della mansione, da ritenersi obbligatoria per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova mansione specifica.
e) Visita medica alla cessazione del rapporto, nei casi previsti dalla normativa vigente.


Visite mediche facoltative

Non tutti sanno che è previsto un caso nel quale le visite mediche non sono obbligatorie ma facoltative, ed è relativo all’impresa di tipo familiare. I componenti di un’azienda familiare, infatti, hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali, il che significa che possono decidere o meno di essere sottoposti a tale osservazione. Tale intenzione, però, deve essere comunque ben specificata in un semplice documento, da esibire in caso di visita ispettiva, nel quale i lavoratori sottoscrivono la volontà di astensione dalla sorveglianza sanitaria. Va da sé, che tale documento ha ragione di validità solo se affiancato dai documenti del’impresa dai quali si evince che l’impresa costituita è di tipo familiare. (Vedi apposito Box relativo all’impresa a conduzione familiare)
È anche il caso però di dire che la sorveglianza sanitaria ha uno scopo ben preciso e rinunciare potrebbe non essere sempre la scelta migliore. Infatti il fine delle visite mediche è quello di verificare le condizioni di salute correlate ai rischi per la mansione svolta. Quindi in funzione dell’attività che si svolge il medico competente esprime il suo giudizio di idoneità alla mansione stessa. Ne consegue che un controllo sanitario potrebbe essere opportuno per tenere sotto controllo la propria salute.


Sanzioni amministrative o ammende

Un aspetto da non sottovalutare, in materia di sorveglianza sanitaria, sono le sanzioni per inadempienze previste nel Decreto Legislativo 81/2008. La violazione può far scattare le sanzioni sia per il datore di lavoro che per il medico competente. Quest’ultimo, qualora violasse l’articolo 25 del DL 81/08, potrebbe andare incontro a sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da un minimo di 200 €
ad un massimo di 4.000 € a seconda della gravità della negligenza. Ben più di rilievo sono le sanzioni relative alle inadempienze del datore di lavoro o dirigente, che può incorrere in pagamenti che possono arrivare fino a 6.400 €.
Il caso più ricorrente, in questi casi, riguarda proprio la decisione di non far effettuare la visita medica obbligatoria ad un proprio dipendente, violazione che può comportare una ammenda fino a 4.000 €.


La cartella sanitaria

La sorveglianza sanitaria può essere svolta esclusivamente dal medico competente che possegga i requisiti e i titoli specifici per svolgere tali funzioni. L’intero controllo sanitario, che prevede esami clinici, biologici e indagini diagnostiche, ha un costo che è a totale carico del datore di lavoro. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio custodita sotto la responsabilità del medico competente; la cartella, predisposta su formato cartaceo o informatizzato, deve essere conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente, il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati.


Alcol test e drug test

Nei casi previsti dall’ordinamento, le visite sono anche finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti. È assolutamente obbligatorio, infatti, sottoporre ad alcol test i dipendenti che eseguono lavori in altezza, così come eseguire il drug test per coloro che si mettono alla guida utilizzando mezzi aziendali. Non solo, a tal proposito ad esempio, l’Articolo 111 del D.L. 81/08 si obbliga chiaramente che “Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota”. Ricordiamo che il lavoro in quota è considerato per attività svolte a partire da un’altezza superiore ai 2 metri.


Cosa dice la legge

Impresa a conduzione familiare

Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi:
1) I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2) I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.


Art. 25: Obblighi del medico competente

Riportiamo di seguito parte dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 81/2008, relativo ai compiti del medico competente, dal quale si evincono aspetti importanti di tutela del lavoratore e datore di lavoro.

Il medico competente
– Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
– Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
– Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso.
– Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
– Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
– Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria.


Si ringrazia per il contributo l’Ing. Giuseppe Ermocida
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